Condominio e animali domestici

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

La riforma del Condominio (che entrerà in vigore il 18 giugno prossimo) sancisce, con il nuovo articolo 1138 del Codice Civile, un vero e proprio “diritto al possesso e alla detenzione di animali domestici”.

Si afferma, infatti, che nei regolamenti di condominio non potranno più essere inserite disposizioni che in qualunque modo limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale domestico. Aspetto importante è che la norma avrà efficacia retroattiva: vale a  dire che dovrà reputarsi come non apposta ogni clausola in contrasto con il divieto dell’art. 1138 C.C.

La giurisprudenza più recente intervenuta sul punto aveva ritenuto che la clausola regolamentare contenente il divieto di tenere negli appartamenti dei comuni animali domestici potesse essere introdotta soltanto dall’unanimità e non soltanto dalla generica maggioranza dei partecipanti.

La nuova norma fa riferimento agli “animali domestici”, dovendo intendersi con tale espressione gli animali tenuti dall’uomo per motivi di affezione quali: cani, gatti, uccellini in gabbia, pesci d’acquario e piccoli roditori. Va invece esclusa tutta la fauna esotica e selvatica. Esclusi sono anche gli animali domestici da reddito, ovvero mucche, pecore, capre, maiali allevati a fini alimentari.

Nonostante questa disposizione si deve comunque ritenere che in presenza di molestie e disturbi possa essere richiesto l’intervento giudiziario a norma dell’art. 844 del C.c., oppure che si possa chiedere al Giudice un provvedimento d’urgenza che si concretizzi nell’allontanamento dell’animale in caso di gravi situazioni di inquinamento acustico o di immissioni insalubri ed intollerabili.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere a: info@ilproprietario.it

 

FEDERCASA

ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI

                                                                                                                     info@ilproprietario.it

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