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Balconate del condominio

Prima di chiudere delle balconate poste in condominio con delle verande è bene fare attenzione. Anche se di proprietà individuale del singolo condòmino, i balconi contribuiscono a dare uniformità estetica e cromatica all’intero fabbricato. Ai sensi dell’art. 1120 del Codice Civile sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Ai fini della tutela prevista da tale norma, non occorre che il fabbricato il cui decoro architettonico si sostenga alterato dall’innovazione, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che detto decono sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. Al esempio la Cassazione ha ritenuto che la trasformazione dell’unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale possa spezzare il ritmo proprio della facciata del fabbricato ottocentesco che ne vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti. Nel caso concreto allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colo re bianco brillante contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici. Il decoro architettonico costituisce quindi una qualità del fabbricato, tutelata di per sé, meritevole di salvaguardia .

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