L’art. 69 delle disposizione di attuazione del codice civile prevede che i valore proporzionali dei vari piani o porzioni i piano (comunemente espressi in millesimi) possono essere riveduti o modificati per atto dell’autorità giudiziaria, anche nell’interesse di un solo condòmino quando risulta che sono conseguenza di un errore o quanto per le mutate condizioni di una parte dell’edificio ad esempio sopraelevazioni di nuovi piani, espropriazione parziale o innovazioni di vasta portata, risulti notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Le tabelle millesimali allegate a un regolamento condominiale contrattuale (cioè predisposto dal costruttore e richiamato negli atti di acquisto dei singoli acquirenti o approvato all’unanimità dei partecipanti al condominio) non possono venire modificate se non col consenso di tutti i condòmini; in pratica con un nuovo accordo tra coloro che stabilirono o accettarono i millesimi iniziali (o tra i loro aventi causa che sono subentrati nella proprietà dell’unità immobiliare)
Se l’assemblea dei condòmini partecipanti intende aumentare il numero dei condòmini partecipanti, inserendone dei nuovi (in conseguenza di realizzazione di nuovi piani o di frazionamenti) o mutando comunque la quota millesimale di alcuno, deve quindi farlo col consenso unanime dei condòmini o con un’azione giudiziaria da proporsi nel contraddittorio di tutti gli stessi. Se l’assemblea di maggioranza prende atto dell’esistenza di nuovo condòmini o muta i millesimi di alcuno, ciascun condòmino può censurare tale comportamento, impugnando la delibera per arbitrarietà e irritualità di siffatta modifica delle tabelle allegate al regolamento contrattuale e non perché il verbale abbia erroneamente attestato l’esistenza di un numero superiore di condòmini.