La Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 9 agosto 2010 n. 18477 in materia di condominio, ha ritenuto che per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali non sia più necessari il consenso unanime di tutti i condomini, ma sia sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 c.c. comma 2° che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà della valore dell'edificio . Le tabelle non accertano il diritto dei singolo condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma solo il valore di tali unità rispetto all'intero edificio. ai fini della gestione del condominio e dunque vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento.