Per non incorrere in litigi con i vicini sulla possibilità di ospitare nel condominio un animale domestico, è bene conoscere il regolamento condominiale.
Il regolamento di natura contrattuale è predisposto dal proprietario originario dell'intero edificio e accettato dagli acquirenti dei singoli appartamenti. In questo caso il divieto di tenere in casa animali è vincolante sia nel confronti dei successivi acquirenti sia per gli affittuari dell'immobile.
Se il regolamento è stato approvato dalla maggioranza dell'assemblea condominiale e non ha valore assoluto in quanto un'assemblea non unanime non può costringere un singolo condomino a rinunciare a un proprio diritto. Nel caso invece i condomini votassero il divieto all'unanimità (quindi mille millesimi della proprietà) questa decisione sarebbe equivarrebbe ad un consenso di natura contrattuale divenendo in tal modo vincolante. Se il regolamento non contiene clausole contrattuali, vigono comunque le regole della convivenza civile e del buon senso: il proprio animale deve essere educato a rispettare gli spazi comuni, pena una possibile azione di allontanamento da parte del condominio.
I latrati prolungati possono costituire disturbo se interrompono o impediscono il riposo regolare delle persone: lo stabilisce l'art. 659 del codice penale. Il giudice può disporre l'allontanamento dell'animale che abbia arrecato disturbi e molestie all'interno del condominio o affidarlo in custodia presso privati. Il divieto di utilizzare l'ascensore in compagnia del proprio animale può essere espresso soltanto in un regolamento di tipo contrattuale.
Se il regolamento condominiale non prevede nulla a riguardo, è bene accertarsi presso il Difensore Civico della propria Regione che non sussistano leggi che limitino in tal senso la libertà del cittadino.
Il proprietario del cane, o chi se ne occupa, è il responsabile dei danni recati ai condomini o alle parti comuni del condominio.
Secondo l'art. 2052 del codice civile, chi lo accudisce deve rispondere dei malfatti anche quando l'animale sia fuggito o smarrito. A meno di non provare il caso fortuito o di dimostrare cioè che il danno non sia dipeso dalla volontà di chi lo custodisce o accudisce. Sarebbe bene dunque stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di richieste di indennizzo per danni provocati dall'animale.