La servitù più comune è quella del passaggio che consente al proprietario di un immobile che non ha accesso diretto alla strada pubblica di passare sul suolo altrui.
Le servitù possono anche costituirsi per usucapione attraverso l'uso tollerato dalla controparte per almeno 20 anni. E' necessario però che esse siano evidenti oche vi siano opere o manufatti che rendono palese l'uso del fondo a favore di quello confinante.
Riguardo alle servitù di passaggio i giudici avevano precisato che può essere considerata "opera apparente" anche il sentiero che si formi naturalmente nel terreno come conseguenza del passaggio continuato.
La corte di Cassazione con sentenza 8034 dell'aprile 2004 è intervenuta sul punto per precisare che l'usucapione della servitù si può realizzare solo se il tracciato del sentiero formatosi con il calpestio indica in maniera inequivoca la sua funzione di accesso a favore del fondo dominante.