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Secondo le recenti disposizioni di legge la condanna da sei mesi fino a tre anni di reclusione potrebbe scattare in caso di locazione ad un extracomunitario privo di permesso di soggiorno, anche senza l'ulteriore requisito dell'ingiusto profitto (un particolare vantaggio rispetto agli ordinari canoni di mercato o comunque sfruttamento dell'extracomunitario) che non è previsto per la locazione ma per la semplice cessione di ospitalità. Il permesso di soggiorno deve essere perciò valido alla data di stipulazione del contratto. La scadenza del permesso di soggiorno nel corso della locazione può costituire motivo di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta a norma dell'art. 1467 del Codice Civile, quando il mancato rinnovo del permesso di soggiorno configuri un evento straordinario ed eccezionale che altera il rapporto tra le parti e salvo invocare da parte del locatore la nullità del contratto, a norma dell'art. 1418 del Codice Civile. La nuova legge tuttavia specifica che la situazione di irregolarità dell'inquilino sussista al momento del contratto o del rinnovo del contratto, nessuna responsabilità è da addebitarsi al locatore qualora l'irregolarità si verificasse durante il contratto in essere, correggendo la formula originale emessa nel 2008 che dava luogo a forti incertezze dubitative.
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