La detrazione fiscale per le
ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Restano confermati la percentuale
di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 € per unità immobiliare e la
ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Agli interventi detraibili
già previsti dalla normativa vigente, si aggiungono quelli per la ricostruzione
o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali. Quest’ultima
possibilità è prevista anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima
del 1° gennaio 2012. Altra importante novità è l’estensione del bonus a tutti
gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del
Codice Civile.
La detrazione fiscale del 55%
per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31
dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale
scenderà al 36% e l’agevolazione sarà quindi assimilata a quella per le
ristrutturazioni. Il testo definitivo ha aggiunto agli interventi agevolabili
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Trattandosi di una detrazione
dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di
ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in
particolare possono beneficiare dell’agevolazione del 36% non solo i
proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti
reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati: il
proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), chi occupa l’immobile a
titolo di locazione o comodato, i soci di cooperative divise e indivise, i soci
delle società semplici e gli imprenditori individuali, limitatamente agli
immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla
detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i
bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5
del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo grado. In questo caso (e ferme restando le
altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della
detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita
(compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora
sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo
caso è però necessario che: il compromesso sia stato registrato presso
l’Ufficio competente e l’acquirente indichi gli estremi della registrazione
nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori. Ha diritto alla detrazione
anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di
acquisto dei materiali utilizzati. Per
coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi
che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si
trasferiscono automaticamente al nuovo proprietario, a meno che non intervenga
accordo diverso tra le parti.
Possono usufruire della
detrazione del 55% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se
titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile
oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche (compresi
gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito
d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le
associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione
anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli
interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e chi detiene
l’immobile in comodato. Va comunque precisato che i benefici per la
riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza;
pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento
ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione
immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto
rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali. Sono
ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei
lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali
all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono
usufruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in
cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di
riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,
la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul
costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai
fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In caso
di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento
dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno
essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o
gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il
beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse
cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell’avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene. Si precisa infine che, nel caso di vendita di un immobile sul quale è
attiva un’agevolazione fiscale (sia del 36% sia del 55%), di norma quest’ultima
spetta al nuovo titolare dell’immobile, salvo diverso accordo scritto tra le
parti.
Dott. Federico Del Giacco