
Il decreto legge cosiddetto Bersani bis (DL 7 del 31.1107) introduce una serie di interessanti
variazioni in tema di mutuo. In primis non si pagano più penali nel
caso di estinzione anticipata di mutui contratti con istituti finanziari o banche per acquistare o ristrutturare immobili sia ad uso privato o
che commerciale (se si tratta della propria attività.
Una volta completato il pagamento del mutuo, il debitore riceverà la quietanza di avvenuto pagamento, con la data di estinzione del mutuo, da parte del creditore e il creditore, ne trasmetterà una copia all'Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) secondo modalità fissate da un provvedimento
La conservatoria procederà d'ufficio a cancellare definitivamente l'ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell'istituto finanziario (a patto che non sopraggiunga entro 30 giorni la dichiarazione da parte della banca, della finanziaria o dell'ente di previdenza della cosiddetta "permanenza del credito").
La variazione più interessante riguarda però la portabilità del mutuo presso un’altra banca: il debitore che decida di estinguere il vecchio mutuo con il ricavato di un nuovo mutuo contratto con un altro istituto finanziario che subentrerà nelle garanzie originarie non sosterrà alcuna spesa. Di fatto il decreto rende NULLO ogni patto, anche posteriore alla stipula del muto col quale si impedisca o si renda oneroso per il cliente l’esercizio della surrogazione. Per favorire la portabilità a costo zero, il DL ha previsto che se la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro 30 giorni dalla richiesta alla basnca uscente da parte della banca subentrante di avvio alle previste procedure di collaborazione interbancarie, la banca uscente è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo salvo la possibilità di rivalsa sulla banca subentrante qualora il ritardo sia dovuto a cause ad essa imputabili.