Tabella riassuntiva delle imposte per l'acquisto di un immobile.
|
Venditore
|
Imposte
|
|
Privato
impresa "non costruttrice"e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa costruttice (o di ristrutturazione) che vende dope 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori
|
Registro
|
7%
|
|
Ipotecaria
|
2%
|
|
Catastale
|
1%
|
|
|
|
|
|
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori
|
IVA
|
10%
|
|
Registro
|
168 €uro
|
|
Ipotecaria
|
168 €uro
|
|
Catastale
|
168 €uro
|
* 20% se il fabbricato e' di lusso.
Per le compravendite di immobili poste in essere dal 4/7/2006 , anche se assoggettate ad IVA, nel rogito le parti devono inserire una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare :
-le modalità di pagamento (assegno,bonifico, ecc.) del corrispettivo;
-se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e , in cso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per lastessa societaà, la parita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
-le spese sostenuto per detta attività , con le analitiche modalità di pagamento della stessa. L’omissione, la falsa o imcompleta dichiarazione comporta (oltre all’ applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 €. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE
Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immbili acquistati o costruiti da nopn più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diveri” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote IRPEF, o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.
Fanno eccezione a tale categoria:
- gli immobili pervenuti per sucessione;
- quelli ricevuti in donazione, se , con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente.Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta, sostitutiva di quella sul reddito. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in esssere:
- fino 2/10/2006 , si applica l’aliquota sostitutiva del 12,5%
- dal 03/10/2006, si riapplica l’aliquota sostitutiva del 20%.
Il notaio stesso provvederà all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.
A decorrere dal 01/01/2007 la tassazione con imposta sostitutiva non può più essere chiesta quando viene ceduto un terreno edificabile.