Attenzione ai proprietari a partire dal 20 marzo 2011 è obbligatoria la mediazione in caso di controversie per locazioni, mentre è prorogato il limite fino al 20 marzo per le controversie condominiali.
L'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sull' "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", dal 20 marzo 2011 stabilisce che il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie come le locazione, l'affitto d’azienda, le successioni ereditarie, la responsabilità medica, la diffamazione, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Slitta ancora il termine fino al 2012 ma limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, prorogato per effetto del disposto di cui all’art. 2, comma 16-decies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto mille proroghe”).
Sottolineamo che la FEDERCASA ha già previsto nei suoi contratti la clausola della mediazione già a partire dal 2010.