Esistono diverse casistiche che portano alla perdita dei benefici fiscali sulla prima casa. In particolare questo si verifica in caso di dichiarazioni false in sede di atto, non trasferimento della residenza nell’immobile entro 18 mesi o anche nell’ipotesi in cui l’abitazione venga venduta entro 5 anni dall’acquisto. In questo caso la normativa concede al contribuente uno speciale salvagente prevedendo per coloro che acquistano successivamente un immobile da adibire ad abitazione principale (ma unicamente se ciò avviene entro dodici mesi dalla data di vendita del primo immobile ) la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta di registro o dell’iva sul primo acquisto. Tale credito potrà essere utilizzato, alternativamente, in diminuzione delle imposte dovute sul nuovo acquisto, in diminuzione all’irpef dovuta in riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui avviene al’acquisto in compensazione con altri tributi. Nel caso di immobile in cui decada l’agevolazione di prima casa per la vendita prima dei 5 anni e l’acquisto della nuova sia stato fatto oltre i 12 mesi dalla vendita il proprietario non potrà fruire del bonus del credito d’imposta inoltre in siffatta situazione la normativa prevede l’obbligo di pagare la differenza d’imposta non versata precedentemente sull’acquisto del primo immobile, non ché la sanzione pari al 30% sul maggior importo dovuto ed i relativi interessi di mora.