I criteri contenuti in queste disposizioni sono recate dall’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 per il censimento degli immobili rurali, sono espressamente riferibili alle funzioni svolte dall’Agenzia del Territorio, mentre gli aspetti impositivi concernenti gli stessi immobili sono riconducibili alle attività poste in essere dall’Agenzia delle Entrate e dagli Enti locali per l’accertamento delle imposte, ognuno per la parte di propria competenza.
Diamo di seguito uno specchio riassuntivo delle disposizioni:
FABBRICATI ABITATIVI:
Il riconoscimento della "ruralità" è subordinato dal possesso di tutti i requisiti di natura soggettiva e oggettiva (lett. da A a E), comma 3, art 9 del D.L. n. 557/1993
FABBRICATI STRUMENTALI:
Per dette costruzioni è necessario esclusivamente il rispetto dei requisiti di natura "oggettivi" di cui al comme 3bis art. 9 del D.L. 557/1993
ACCATASTAMENTO:
Non è rilevante né il mancato accatastamento, né l'accatastamento nel catasto fabbricati a una categoria diversa da quella specificatamente individuata per dette costruzioni (A/6 e D/10) in quanto la categoria è scelta "autonomamente" dal contribuente (DOCFA), fatta salva la possibile verifica a cura degli uffici locali del Territorio.
ICI:
L'esenzione resta valida sino a quando le costruzioni mantengono una funzionalità all'esercizio delle attività agricole e nel solo rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, D.L. n 557/1993, a prescindere dalla categoria catastale attribuita.