Nella sentenza di divorzio il giudice può assegnare la casa coniugale a uno dei due coniugi: essa spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli minori, ma anche a quel genitore con cui convivono i figli anche dopo la maggiore età, in altre parole l’applicazione della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso prevede che la casa sia assegnata al genitore col quale i figli manterranno la residenza. In linea di principio, l'obbligo dei rapporti con il fisco diviene automaticamente il coniuge cui viene assegnato l'immobile senza considerare il fatto che questi allo stesso tempo ne sia o meno il proprietario.
In caso di appartamento acquistato dopo il matrimonio e cointestato ad entrambi i coniugi al momento della separazione e quindi dell'assegnazione dell'appartamento ad uno dei due, il reddito relativo all'immobiliare deve essere dichiarato ai fini Irpef dal coniuge beneficiario dell'assegnazione. Sarà questi a indicare nel modello 740 l'intero reddito immobiliare. Ovviamente gli spetterà per intero anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.
Questa regola vale dunque non solo per gli immobili posseduti in comproprietà ma anche per quelli di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, ma assegnati all'altro: in sostanza è sempre chi beneficia dell'immobile a doverne pagare le tasse.
Chi ottiene la casa paga le rate del mutuo ancora da saldare, ma si è liberi di accordarsi diversamente, ad esempio molti fanno a metà, magari compensando questa decisione con altre prestazioni. Tuttavia, questo non esonera il beneficiario dal pagamento delle spese legate all’uso dell’immobile, come le spese condominiali.
In ogni caso il coniuge che vuole tenere la casa dovrà ridare all’altro solo la quota di mutuo già pagata e estrometterlo dal contratto di mutuo che rimarrà solo a suo nome. Se invece si decide di venderla e dividere il ricavato allora potrà farsi dare quanto già pagato dal nuovo proprietario e fargli accollare il mutuo previo accordo con la banca.
Se la casa é in affitto, chi ha l’affido dei figli succede nel contratto di affitto, occorrerà quindi fare una cessione del contratto di locazione sostituendo il nome dell’affittuario originale con quello del genitore affidatario (se non coincidono già).
Nel caso poi di comodato gratuito, ad esempio tutti quei casi in cui l’immobile appartiene ai genitori di uno dei coniugi e ci vivano tutti e due gratuitamente, questo può comunque essere affidato al coniuge con cui vivranno i figli, anche se l’assegnatario originale é l’altro.
Il nuovo assegnatario subentrerà nella stessa posizione di quello precedente. Quindi se non é prevista una scadenza il comodatario (che é quello che ci vive gratis) deve restituire la casa non appena il comodante (proprietario) ne fa richiesta (Cass. sez. I, 13.2.07 n. 3179).
Tuttavia la Cassazione ha stabilito che, se il comodato era a tempo indeterminato, il comodante deve consentirti di rimanere nella casa, a meno che non sopravvenga una situazione urgente che lo costringe a richiederti la restituzione dell’immobile.
L’assegnazione della casa influisce sulla misura dell’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli. Per stabilire quanto influisce, di solito si considera quanto potrebbe ricavarne se l’affittasse (Cass., sez. I, 24.2.2006 n. 4203).
Se la casa é di esclusiva proprietà di uno di voi due prevarranno i diritti del proprietario, anche se é quello di voi due che guadagna di più, perché, diversamente, il diritto di proprietà verrebbe leso in maniera eccessiva.
Se la casa é in affitto rimarrà a chi é l’intestatario del contratto. Lo stesso discorso vale se vivete in un alloggio popolare (Cass. 29.7.87 n. 6550) o se la casa vi é stata data in comodato gratuito.