A partire dal 1 gennaio 2012 gli interessi legali e massima riduzione per le sanzioni civili salgono al 2.5% .
La Finanziaria del 2001 (L. 388/2000) dispone questa misura nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, per le aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla direzione provinciale del lavoro. In questi casi, le sanzioni civili possono ridursi al 2,5% con riferimento a contributi e premi con scadenza dal 1° gennaio 2012. La possibilità di applicare la riduzione delle sanzioni è subordinata al pagamento dei contributi per intero, situazione che in presenza di domanda di pagamento dilazionato, si realizza a seguito dell’accoglimento della stessa istanza. Per le situazioni debitorie pendenti al 1 gennaio 2012 il calcolo degli interessi va invece effettuato in base ai tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Per questa specifica potrete consultare l'articolo della sezione Economia e Finanza: Tabella degli interessi legali