Abito all’ultimo piano di un
condominio e vorrei installare un ascensore che mi permetta di raggiungere più
agevolmente il mio alloggio. A causa del costo di tale intervento, alcuni
condomini non sono d’accordo riguardo l’installazione dell’impianto, ma io ed
altri saremmo disposti ad accollarci tutte le spese. E’ possibile fare a meno
del consenso di tutti i condomini? Marco C. – Torino
La disciplina in tema di
superamento delle barriere architettoniche consente che le innovazioni dirette
ad eliminare le medesime siano deliberate dall’assemblea (sia in prima che in
seconda convocazione) con la sola maggioranza dei presenti e la metà dei
millesimi (anziché con i quorum solitamente necessari). Ciò è
valido a patto che l’intervento non arrechi
danno alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne alteri il decoro e
non renda inservibile una parte di esso anche ad un solo condomino: in tutti
questi casi sarebbe vietato apportare delle modifiche. Nel caso in cui non si
raggiungessero le precedenti ridotte maggioranze, l’art. 1102 del Codice Civile
permette comunque a ciascun comproprietario la possibilità di apportare a
proprie spese le modifiche necessarie per consentire un miglior godimento della
cosa comune, “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
di farne parimenti uso”. Il Codice Civile sottolinea inoltre che, “in quanto
innovazione gravosa, ma riflettendo un servizio suscettibile di separata
utilizzazione, l’installazione dell’ascensore può essere attuata
anche a cura e spese di taluni condomini
soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai
vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell’opera”. Dunque, i proprietari che non intendessero servirsene
sarebbero esonerati dalle spese di impianto e da quelle di manutenzione, ma
soltanto sino a quando non cambiassero idea e decidessero di utilizzare
anch’essi l’ascensore.
Coordinamento Legali
Federcasa