Ci è stata posta una interessante domanda tramite Facebook inerente la tenuta di animali in condominio – nel caso specificio Pit Bull - a cui diamo di seguito risposta.
Alcuni siti nel
web presentano la notizia di una presunta proposta di legge secondo la quale
gli animali posseduti possono entrare di diritto nello Stato di Famiglia.
Questo vorrebbe dire che gli animali in condominio non possono essere vietati.
Tale proposta sarà forse stata avanzata ma non ha trovato e tuttora non trova
applicazione effettiva nella Legge. Le rispondiamo perciò tramite quanto è in vigore per legge italiana.
Innanzitutto, solitamente, il regolamento
condominiale prevede una o più clausole che vietano ai
condomini di porre in essere attività tali da arrecare disturbo
agli altri condomini, in genere nella parte dei “DIVIETI” del
regolamento condominiale. Tali clausole sono sempre più particolari e dettagliate
e specificano una serie di attività “vietate” proprio per tutelare la quiete
degli altri condomini. In genere queste clausole sono predisposte dal
costruttore ed i condòmini acquistando un appartamento nel condominio ne accettano
il relativo contenuto e prescrizioni.
Nel caso in cui si verifichi un’attività vietata, gli altri condomini
(anche singolarmente e senza l'appoggio dell'amministratore) hanno diritto a
chiedere l'immediata cessazione dell'attività “molesta” ed il risarcimento
del danno, se
dimostrabile.
Nel caso in cui sia stata
inserita nel regolamento condominiale predisposto dal costruttore la clausola
sul divieto di animali, questa è valida ed efficace
contro tutti i condomini, senza limitazioni e senza distinguo.
Ma nel caso nulla venga specificato allora vale la legge italiana secondo
le quali l’importante è che sia salvaguardata l’incolumità dei terzi e che ne
sia tutelata la tranquillità (ovvero niente rumori molesti e ottima igiene dell’animale).
Premettiamo però
che secondo questa sentenza della Cassazione civile, sez. II, 04-12-1993, n.
12028:
il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può
essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla
maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare
limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle
porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva,
sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono
inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro
voto favorevole alla relativa approvazione.
Essendo nel caso specifico un Pit bull, razza presente nell’elenco
delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' (ovvero:
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore
dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo
majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull
mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu) l’inquilino-proprietario
dovrà fare particolare attenzione nel rispettare l’articolo 3 dell’ordinanza
del 2006 come già detto sopra, articolo che recita:
Art. 3.
1. Chiunque
possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) (elenco sopra
citato) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione
degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni
contro terzi causati dal proprio cane.