E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, il Decreto Dirigenziale 19 maggio 2010, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad approvare il nuovo modello relativo alla ”Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” nella quale è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di conformità dell'impianto ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.
Nel nuovo modello ci sono alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione con parziali ritocchi e accorpamenti (art. 1, comma 2).
I requisiti di qualificazione professionale vengono resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (art. 4).
Il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico prevede che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
L’avvio dell’attività di installazione in forma di imprese sarà regolato dalle norme vigenti in materia di “dichiarazione di inizio attività” seguita dalla "comunicazione di avvio dell'attività", in applicazione dell’art. 19 della L. n. 241/1990 (art. 3, comma 1).
Non sarà quindi più possibile presentare la "denuncia di inizio attività", ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 558/1999, da considerarsi implicitamente abrogato.
E’ stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti (art. 5, comma 1).
Vengono previsti due tipi: uno più complesso, redatto da professionisti e uno semplificato, redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali, la redazione del progetto deve essere affidata a professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto può essere affidata, in alternativa, al responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5, comma 1).
Infine è stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune (art. 7).