IL PROPRIETARIO IL PROPRIETARIO
Il ProprietarioInformaDonnaInfoHouse
CERCA NEL GIORNALE:
CONDOMINIOECONOMIA E FINANZAGLI ESPERTI RISPONDONOCONSIGLI PRATICIBIOEDILIZIAIMMOBILIPromozioni

Nuovo tipo di conciliazione

A partire dal 21 Marzo 2011 è previsto un nuovo modo, più breve e meno oneroso, per risolvere le controversie civili. Si tratta di una nuova procedura, detta mediazione, attraverso la quale le liti civili potranno essere risolte senza l’ausilio degli avvocati e senza l’attesa di lunghi processi. La riforma della mediazione civile, come spiegato dal Ministero della Giustizia, si pone come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi brevi e costi certi. La mediazione è perciò diventata una vera e propria attività professionale, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Esistono tre tipi di mediazione: quella facoltativa (cioè scelta dalle parti), quella demandata (quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione) e quella obbligatoria (che si verifica quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione). Comunque sia, il testo della riforma si basa su alcuni punti cardine, che regolano il corretto svolgimento della nuova procedura. In primis, la formazione di professionisti del settore. Il mediatore, infatti, deve essere un professionista con requisiti di terzietà il cui operato è vigilato dal Ministero della Giustizia. Egli è designato tra quelli inseriti nell’elenco interno dell’organismo di mediazione ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, con la quale si attesta l’assenza di qualunque tipo di conflitto d’interessi.

LA PROCEDURA DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, che può essere liberamente scelto dalle parti. Tale domanda, pertanto, dovrà contenere l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia, nei quali le persone fisiche possono partecipare personalmente. Conclusi gli incontri, il mediatore è tenuto a redigere il verbale che verrà sottoscritto dalle parti. L’eventuale accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore sarà omologato dal giudice e diventerà esecutivo. Nel caso invece di mancato accordo, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà comunque verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole. In tal caso, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE

Lo strumento della mediazione presenta alcune particolarità che lo rendono unico rispetto alle normali procedure. Come anticipato in precedenza, l’obiettivo della riforma è quello di snellire e velocizzare i Processi Civili, infatti il tentativo di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Altro principio fondamentale è quello della riservatezza, che copre il procedimento in tutte le sue fasi. A tal proposito nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti sarà utilizzabile in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti stesse, ed il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse. Inoltre, nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte. In ogni caso, tutte le informazioni riservate sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Infine , per quanto riguarda i costi, le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari a 40 euro, e pagare le spese di mediazione in base al valore della lite (vedi tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010, prevista dall’articolo 16, comma 4).

 

 

Notizie Correlate:
Offerte
ARCHIVIO NOTIZIE
Seleziona IL PROPRIETARIO di paese:

AREA DOWNLOAD
SCIOGLIDUBBI
MODULISTICA
TESSERATI
CONVENZIONI


LINK UTILI
ISTAT
Banner
Banner
Il Proprietario Testata iscritta al tribunale di Mondovì n. 4/95 - - - Pagine Visitate:59412
FEDERCASA s.r.l. Via Sant'Agostino 13 - 12084 - Mondovì - CN | P.IVA 02462380045 | CAM.COM. di CN REA 177910 | Capitale sociale int. versato € 10.329,13329,13