A partire dal 21 Marzo 2011 è
previsto un nuovo modo, più breve e meno oneroso, per risolvere le controversie
civili. Si tratta di una nuova procedura, detta mediazione, attraverso la quale
le liti civili potranno essere risolte senza l’ausilio degli avvocati e senza
l’attesa di lunghi processi. La riforma della mediazione civile, come spiegato
dal Ministero della Giustizia, si pone come obiettivo principale quello di
ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al
cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi brevi e costi certi. La
mediazione è perciò diventata una vera e propria attività professionale, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Esistono
tre tipi di mediazione: quella facoltativa (cioè scelta dalle parti), quella
demandata (quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le
stesse a tentare la mediazione) e quella obbligatoria (che si verifica quando
per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza
successo la mediazione). Comunque sia, il testo della riforma si basa su alcuni
punti cardine, che regolano il corretto svolgimento della nuova procedura. In
primis, la formazione di professionisti del settore. Il mediatore, infatti,
deve essere un professionista con requisiti di terzietà il cui operato è
vigilato dal Ministero della Giustizia. Egli è designato tra quelli inseriti
nell’elenco interno dell’organismo di mediazione ed è tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, con la quale si attesta
l’assenza di qualunque tipo di conflitto d’interessi.
LA PROCEDURA DELLA MEDIAZIONE
La mediazione si introduce con
una semplice domanda all’organismo, che può essere liberamente scelto dalle
parti. Tale domanda, pertanto, dovrà contenere l’indicazione dell’organismo
investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri
mirati alla composizione amichevole della controversia, nei quali le persone
fisiche possono partecipare personalmente. Conclusi gli incontri, il mediatore
è tenuto a redigere il verbale che verrà sottoscritto dalle parti. L’eventuale
accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore sarà omologato dal
giudice e diventerà esecutivo. Nel caso invece di mancato accordo, il mediatore
può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di
accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo
processo il giudice potrà comunque verificare che la scelta dell’organismo non
sia stata irragionevole. In tal caso, qualora la sentenza corrisponda alla
proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato
ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE
Lo strumento della mediazione
presenta alcune particolarità che lo rendono unico rispetto alle normali
procedure. Come anticipato in precedenza, l’obiettivo della riforma è quello di
snellire e velocizzare i Processi Civili, infatti il tentativo di mediazione ha
una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Altro principio
fondamentale è quello della riservatezza, che copre il procedimento in tutte le
sue fasi. A tal proposito nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti
sarà utilizzabile in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti
stesse, ed il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse. Inoltre,
nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può
essere rivelata alla controparte. In ogni caso, tutte le informazioni riservate
sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Infine , per quanto
riguarda i costi, le parti devono anticipare le spese di avvio del
procedimento, pari a 40 euro, e pagare le spese di mediazione in base al valore
della lite (vedi tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010, prevista
dall’articolo 16, comma 4).