Impianto dell’ascensore: come si ripartiscono i costi di installazione e sostituzione

Impianto dell’ascensore: come si ripartiscono i costi di installazione e sostituzione

Il riparto delle spese relative all’installazione o sostituzione di un ascensore (o alla manutenzione di un impianto) sono spesso oggetto di contese condominiali.

I costi per una prima installazione vengono sostenuti da tutti i proprietari condòmini che ne diventeranno comproprietari a seconda dei rispettivi millesimi di proprietà.

Si tenga presente che sia l’installazione che la completa sostituzione dell’ascensore esistente e la sua manutenzione coinvolge di fatto tutti i condomini comproprietari del bene comune. L’ascensore infatti, salvo titolo contrario contenuto in un regolamento condominiale o in delibera assembleare approvata con l’unanimità dei consensi di tutti i condomini, è parte comune, così come indicato nello stesso art. 1117 del Codice Civile.

Nell’art. 1124 sempre del Codice Civile si specifica invece  il criterio di riparto di spesa in materia e nel quale si stabilisce che il criterio applicabile per gli oneri relativi alla manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, stante l’identità della ragione di tali spese. L’ascensore, infatti, al pari delle scale, è mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura dell’edificio, ed è quindi da considerare fra i beni comuni condominiali.

La norma indica inoltre un criterio di riparto cosiddetto “misto”: metà spesa viene ripartita secondo i millesimi di comproprietà del bene, l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, ovvero in applicazione del principio del maggior onere a carico dei piani più alti, che utilizzano maggiormente il bene.

Il principio si basa sul fatto secondo il quale alla spesa di manutenzione, costruzione e ricostruzione del bene partecipano anche i condomini proprietari di appartamenti o negozi al livello terra con accesso dalla strada, purché tali condòmini ne fruiscano potenzialmente, ad esempio per la conservazione e manutenzione della copertura e perciò il proprietario di un immobile ubicato al piano terreno deve essere incluso nella ripartizione della spesa relativa alla sostituzione dell’impianto.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricerca

Newsletter

Procedendo accetti la Privacy Policy.

Seguici sui social!