Le possibilità del leasing

Le possibilità del leasing

La legge di Stabilità del 2016 prevede la possibilità di acquisto prima casa in leasing e in questo articolo analizzeremo alcuni aspetti di questo tipo di contratto.

 

La legge di Stabilità del 2016 prevede la possibilità di acquisto prima casa in leasing e in questo articolo analizzeremo alcuni aspetti di questo tipo di contratto.

 

Prima di tutto le imposte dirette prevedono per l’acquirente leasing prima casa la possibilità di detrarre parte dei canoni e del costo di riscatto e per chi ha un reddito complessivo inferiore a 55.000 euro e non possiede dirotti di proprietà su altri immobili abitativi c’è la possibilità usufruire di una detrazione fino al 19% dei canoni annuali. Sono particolarmente agevolati gli acquirenti sotto i 35 anni che godono di tetti massimi di detrazioni maggiori rispetto agli altri.

 

Gli intermediari e le società di leasing hanno la possibilità di assoggettare gli atti di acquisto all’imposta di registro dell’1,5% invece del 9% ma solo per gli immobili abitativi non di lusso.

L’atto di riscatto successivo invece sconta la solita tassa fissa.

La legge prevede una normativa per le condizioni di inadempimento, sospensione o revoca del contratto.

I casi diversi della compravendita in leasing

In caso di inadempimento il concedente ha il diritto alla restituzione dell’immobile ma è tenuto a corrispondere all’utilizzatore una somma pari alla differenza fra l’importo ricavato dalla vendita dell’immobile e il valore attuale dei canoni a scadere comprensivi di valore di riscatto. Se la differenza risulta negativa sarà l’utilizzatore a dover corrispondere al concedente l’importo.

La legge prevede anche la possibilità per una volta durante il corso del contratto e per motivi gravi (perdita di lavoro o cause non imputabili all’utilizzatore) la possibilità di sospensione del pagamento canoni per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali di dovrà riprendere i regolari pagamenti.

Vi è infine il divieto di revocatoria fallimentare sia in caso di fallimento dell’utilizzatore che dell’impresa venditrice, ovvero questo contratto non è soggetto al alcuna revocatoria, una norma prevista per agevolare l’acquisto di immobili in leasing.

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