Privacy: i principi relativi alla privacy in condominio

Privacy: i principi relativi alla privacy in condominio

Sintetizziamo di seguito alcuni principi sulla privacy inerente il condominio, fermo restando che è dovere dell’amministratore condominiale saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione con la riservatezza di ogni proprietario:

  • Possono essere trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni e quelle richieste espressamente dalla legge. Il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici o se l’interessato ha fornito il proprio consenso.
  • Per prevenire illeciti, l’amministratore deve conservare la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
  • Le Informazioni relative all’amministratore sono escluse dalla privacy in quanto devono essere fornite a tutti i proprietari e devono essere affisse nel condominio. In determinati casi possono partecipare alle assemblee condominiali anche soggetti diversi dai condòmini (tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere). Tali soggetti, però, qualora l’assemblea condominiale ne ritenga necessaria la presenza, possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza.
  • E’ vietato qualsiasi riferimento a persone specifiche sulle bacheche. condominiali e gli avvisi lasciati nell’androne del condominio sono utilizzabili per avvisi di carattere generale e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condòmini.
  • Non è possibile affiggere l’elenco dei morosi in bacheca né convocare l’assemblea mediante affissione del relativo avviso in bacheca o esporre rendiconti vari.

Oltre alle informazioni che riguardano il singolo proprietario, quest’ultimo può conoscere le spese e i pagamenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore durante l’anno. A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale: l’eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo. Non è necessario il consenso dei morosi per informare gli altri proprietari della situazione contabile del condominio.
La riforma del condominio obbliga l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Ogni condomino ha diritto di chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Ciascun condomino ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile inoltre ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano.
In merito all’installazione di sistemi di videosorveglianza se è fatta del singolo proprietario per fini esclusivamente personali non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Se invece l’installazione avviene da parte del condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore. I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui

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