Specifiche riscaldamento per il Piemonte

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

A seguito di numerose lettere pervenuteci, pubblichiamo le seguenti specifiche in materia distacco dal riscaldamento valide esclusivamente per il Piemonte.

Alla luce del quadro normativo  d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 col duplice intento di salvaguardia della qualità dell’aria (in ossequio alla l.r. 43/200) e di attuazione dell’art. 19 della l.r. 13/2007,  che prevede che li impianti termici installati in edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 DEBBANO ESSERE DI TIPO CENTRALIZZATO E DOTATI DI TERMOREGOLAZIONE E   la Regione Piemonte, in un’ottica di maggiore salvaguardia della qualità dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, più che imporre limiti alla facoltà del singolo condomino di optare per il distacco dall’impianto termico centralizzato, ha ritenuto di vietare interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di  calore separata per singola unità abitativo, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti dai paragrafi 1.4.10,  1.4.12, 1.4.14,  1.4.15, della citata d.g.r. 46-11968/2009 (ad es. edifici esistente che non hanno più di 4 unità abitative e o edifici di nuova costruzione o edifici ricadenti in zone turistiche).
In secondo luogo, ad avviso di chi scrive, le novità apportate dalla I. 220/2012, in materia di distacco dall’impianto termico centralizzato, non sono suscettibili di apportare alcuna modifica, deroga o sostituzione al descritto quadro normativo predisposto dal legislatore regionale nell’esercizio dei pertinenti poteri di disciplina e nella sfera di materia di propria spettanza.
Infine, si rammenta che l’installazione di un impianto termico individuale a seguito di distacco dall’impianto centralizzato, determina a carico del singolo condomino (proprietario del nuovo impianto individuale) l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 irrogabile finché permane l’impianto individuale (v. art. 20, co. 14 della l.r. 13/2007).
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

FEDERCASA
ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI
                                                                                                              

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