Cedolare secca in sintesi

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Un breve sunto sull’applicazione della cedolare secca.

La cedolare secca sui canoni di affitto delle abitazioni pari al 19% o 21% per i contratti agevolati e del 21 per cento per gli altri contratti passa in vigore dall’inizio del 2011, si tratta in sostanza di un tentativo di agevolazione fiscale che sostituisce l’irpef che parte dal 23% fino al 43% con un’ imposta secca sostitutiva. Inoltre la cedolare secca oltre il pagamento dell’Imposta Irpef copre le addizionali comunale e regionali, l’imposta di bollo e l’imposta di registro (ma ci sono casi in cui l’imposta di registro continua a d essere dovuta) sia nella aliquota applicata del 21% o del 19% e sempre che la locazione sia posta in essere da persone fisiche che non affittino l’abitazione nell’ambito della propria attività economica e non siano società.

Chi può aderire alla cedolare secca I soggetti che possono aderire sono le persone fisiche titolari di immobili che affittano e percepiscono canoni pertanto restano escluse le aziende ed i lavoratori autonomi. Costoro potranno scontare una imposta minore e pari al 21% e che scenderà al 19% nel caso di case ed appartamenti locati a canone convenzionale concordato e situate nei comuni individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) (bassa densità abitativa) e in quelli ad alta tensione abitativa. Rientrano anche i cosiddetti gli affitti stagionali o case vacanze ossia contratti di affitto di durata inferiore ai 30 giorni e che potranno godere della cedolare secca a partire dal 2011 ed  anche i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e anche quelli non soggetti a registrazione (per le modalità di adesione potete consultare anche gli articoli di approfondimento o porre una domanda).

La condizione basilare per l’applicazione della cedolare secca è che la destinazione dell’immobile deve soddisfare delle esigenze abitative e pertanto è necessario anche verificare la natura del locatario che non dovrà agire nell’esercizio di arti o professioni e non dovrà tantomeno essere una società bensì un privato o anche un ente pubblico non economico o non commerciale purché in linea con le sue finalità. Come chiarito nella circolare n 26 del 2011 l’agenzia delle entrate sostiene che la cedolare secca può essere applicata anche disgiuntamente qualora l’appartamento, la casa o l’immobile sia posseduto pro quota.

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