Normative sul controllo degli impianti termici

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Gentile Federcasa, La ditta di manutenzione che gestisce il controllo della caldaia mi manda ogni anno l’addetto per il controllo dell’impianto sia in casa che in ufficio, controllo che viene a costarmi una bella cifra. Un mio conoscente mi ha fatto notare però che il controllo non è obbligatorio ogni anno. Potete ragguagliarmi in merito agli obblighi di legge? Graziella B. Mondovì

Gentile Federcasa,

La ditta di manutenzione che gestisce il controllo della caldaia mi manda  ogni anno l’addetto per il controllo dell’impianto sia in casa che in ufficio, controllo che viene a costarmi una bella cifra. Un mio conoscente mi ha fatto notare però che il controllo non è obbligatorio ogni anno. Potete ragguagliarmi in merito agli obblighi di legge? Graziella B. Mondovì
Gentile signora, per la regione Piemonte le periodicità sono stabilite dalla D.G.R. 30 settembre 2008, n. 35-9702 in merito alle disposizioni attuative della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 in materia di impianti termici che riprende le periodicità indicate dal D.L. 192/2005 ai commi 5, 6 e 7 dell’allegato L e stabilite come qui esposto:
Operazioni di controllo efficienza ed eventuale manutenzione (paragrafo 6 comma 1*):
– ogni anno per impianti a combustibile liquido o solido e per impianti a gas pari o superiori i 35Kw.
– ogni due anni per impianti a gas inferiori ai 35 Kw.
– ogni quattro anni per impianti a gas con anzianità inferiore a 8 anni, installati all’esterno dei locali abitati.
Bollino verde (paragrafo 6 comma 2**):
– ogni 2 anni per impianti pari o superiori ai 35Kw.
– ogni 4 anni per impianti inferiori i 35Kw.
Si ricorda che il bollino verde è gratuito, come indicato dall’art. 6 comma 7 del D.G.R. 30 settembre 2008, n. 35-9702.
Riferimenti di legge: 
*Paragrafo 6 comma 1. I controlli di efficienza energetica sono svolti secondo la periodicità di cui all’articolo 9, comma 3, della Legge Rregionale. 13/07.
L’ art 9, comma 3, della L.r. 13/07 riporta: I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato L, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 192/2005.
Il comma 5 dell’ allegato L, del d.lgs. 192/2005 cita testualmente: I controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all’allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
**Paragrafo 6 comma 2. Il manutentore, a partire dal 15 ottobre 2009, nel corso dei controlli di efficienza energetica e alle scadenze di seguito fissate, appone al rapporto di controllo tecnico compilato conformemente ai modelli F e G di cui al d. lgs. 192/05 e s.m.i.6, un bollino verde avente le caratteristiche specificate al punto 7:
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

FEDERCASA

ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI

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