Condomino favorevole e sfavorevole alla lite condominiale: come ci si può comportare

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

L’art. 1136 del Codice Civile prevede la possibilità di non essere coinvolto in liti condominiali qualora non si sia d’accordo con l’oggetto di lite.

 

Secondo l’art 1136 comma 4, l’assemblea può deliberare con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore millesimale dell’edificio per  promuovere una lite  o resistere in giudizio nei confronti di una citazione proposta contro il condominio;  scelta che potrebbe risultare dannosa per il condominio ed i relativi condòmini se poi il condominio perdesse la causa per pretesa  infondata o per  difesa insostenibile.

 

Per evitare di essere coinvolti nell’esito della lite e delle spese derivanti, il condòmino sfavorevole può manifestare la volontà di starne fuori  sottraendosi alle conseguenze della causa persa.

 

Per far ciò occorre in primis manifestare il dissenso con notifica all’amministratore entro 30 giorni dalla notizia della delibera e cioè dalla data dell’assemblea  se si era presenti anche tramite delegato oppure dalla ricezione del verbale in caso di assenza dall’assemblea.

 

La notifica può essere inviata tramite ufficiale giudiziario o con una raccomandata AR.

 

Gli effetti del dissenso sono tutti interni alla comunità condominiale e non esplicano alcuna rilevanza nei confronti della controparte che ha iniziato la lite contro il condominio o contro cui il condominio ha iniziato la lite; all’esterno il condominio nella sua interezza risulta coinvolto dalla lite.

 

Se la causa sarà persa, il dissenziente non potrà  esimersi dal pagare la sua quota al creditore che agisca esecutivamente sulla base di una decisione sfavorevole al condominio ma  avrà però diritto di rivalsa verso gli altri condòmini (favorevoli alla lite) per quanto lui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

 

Se invece l’esito della lite è stato favorevole al condominio, allora il dissenziente che ne ha tratto vantaggio dovrà concorrere alle spese di giudizio che il condominio non riuscirà a recuperare dalla parte soccombente.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e  inviare una richiesta cliccando qui.

 

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