Nella vita di un condominio capita che si cambi l’amministratore. Quali sono i suoi obblighi in questo caso?
L’amministratore uscente di un condominio è obbligato a rendere conto dell’operato espletato ed a consegnare tutta la documentazione in suo possesso.
La mancata consegna della documentazione condominiale, al termine del mandato amministrativo, è in grado di pregiudicare gravemente la proficua e corretta gestione dell’attività condominiale, considerata la prosecutio dei rapporti giuridici – patrimoniali che fanno capo al Condominio intra et extra mura.

Per chiarire con precisione cosa si intende per “tutta la documentazione” inseriamo qui di seguito un elenco per cui – secondo gli artt. 1130 e 1130 bis c.c., – è stato fatto obbligo all’amministratore uscente di consegnare:
- Ultimo bilancio approvato, con reso conto successivo sino al passaggio delle consegne;
- Elenco dei condomini e relativi indirizzi (registro anagrafe condominiale);
- Tabelle millesimali e Regolamento condominiale;
- Chiavi e timbri del condominio;
- Registri dei verbali di assemblea;
- Contratti con le ditte fornitrici e relative fatture solutorie (Enel, Acqua, Manutenzione ascensore, Pulizia scala, autoclave, ecc.);
- Libretti di esercizio e documentazione relativa agli impianti comuni;
- Codice fiscale del condominio;
- Passaggio del conto corrente e/o dei conti correnti condominiali e chiavi di accesso on line;
- Polizza di assicurazione del fabbricato;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Contratto di appalto lavori risanamento facciata, stato di avanzamento lavori, certificato di collaudo e di esecuzione a regola d’arte dell’opera;
- Disciplinare d’incarico con il direttore dei lavori;
- Distinte bancarie dei versamenti ricevuti, oltre a tutta la documentazione afferente;
- Atti giudiziari per i contenziosi che hanno medio tempore coinvolto il Condominio;
- Certificazione del modello 770, nonché la comunicazione all’anagrafe tributaria dell’ammontare dei beni e servizi, anche per l’amministratore cessato dalla carica per il suo subentro;
- Documentazione di chiusura cassa;
- Ogni altra documentazione condominiale di carattere contabile o amministrativo necessaria o utile alla prosecuzione della gestione corrente”.

Inutile aggiungere che in caso di mancata consegna della documentazione l’amministratore uscente sarà soggetto a possibili azioni legali da parte degli ex-clienti.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.





