Quando la donazione può essere impugnata

Quando la donazione può essere impugnata

È molto importante – in caso di donazione – capire di cosa si tratta e come agire per non danneggiare la persona che si vuole in effetti favorire.
Innanzitutto occorre sapere che la donazione è in realtà un anticipo della successione, ne consegue che una donazione non deve intaccare le legittime dell’asse ereditario e ridurre le loro  quote o potrebbe essere passibile di riduzione.

Infatti i legittimari (coniuge e figli) del donante che si sentano danneggiati e ritengano lesa la loro quota potranno facilmente impugnarla presentandosi da un giudice; questo perché la legge riconosce loro il diritto ad una quota ben precisa dell’eredità che in alcun modo può essere intaccata, né da disposizione testamentaria e nemmeno tramite donazione.

Specifichiamo quindi cos’è una donazione e come può essere impugnata:

  • la donazione è un contratto disciplinato dal codice civile con il quale una parte arricchisce un’altra parte, disponendo in suo favore di un diritto o assumendo un’obbligazione. Siamo in presenza di un atto per il quale la legge richiede una forma precisa: deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico e in presenza di due testimoni.
    Ove così non fosse la donazione sarà nulla, ma in caso di buona esecuzione il donatario potrà accettare la donazione anche in un momento successivo.
  • La donazione effettuata in vita da un soggetto che lede la quota dei cosiddetti eredi legittimari può essere impugnata agendo in giudizio, al fine di vedere reintegrata la quota lesa esercitando l’azione di riduzione.

Nel caso si tratti di beni immobili è molto importante separare la parte necessaria per poter integrare la quota legittima. Se la separazione non è comodamente eseguibile, il donatario è tenuto a lasciare l’immobile qualora l’eccedenza sia maggiore della porzione a sua disposizione.


L’azione di impugnazione e di riduzione per essere reintegrati della quota legittima può essere esercitata dal legittimario entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione (prescrizione ordinaria per la tutela dei propri diritti).

Si ricordi inoltre che l’azione di riduzione non potrà più essere esercitata sia per decorrenza del termine prescrizionale che nel caso di rinuncia da parte del legittimario al momento del decesso del donante.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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