Temporanea sospensione per il trasferimento della residenza

Temporanea sospensione per il trasferimento della residenza

Chi desidera acquistare la prima casa deve sapere che per il periodo COVID è stata introdotta la sospensione dei termini previsti dalla normativa per il trasferimento della residenza.

L’art. 24 del Dl 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” ,  la sospensione riguardava soprattutto il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione e così pure il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale e il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

 

Il DL Milleproroghe rinnova queste scadenze che sarebbero dovute decadere nel 2021 enunciando le seguenti regole:

i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022 i termini che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a doversi computare dal 1° gennaio 2022.

Quindi:

se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022;

se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022.

Sospeso fino al 31 dicembre 2021 anche il termine della scadenza di un anno che il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi, ha a disposizione per conservare l’agevolazione procedendo con l’acquisto di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale.

Sospeso anche il termine di un anno a disposizione per procedere alla vendita dell’abitazione in caso di acquisto di un secondo immobile. La stessa tempistica è prevista anche per beneficiare del credito di imposta in caso di nuovo acquisto dopo l’alienazione dell’immobile al quale è stato applicato il bonus prima casa .

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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