Vendita di immobili donati

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Una persona che acquista un immobile da chi lo ha ottenuto con una donazione potrebbe fare un cattivo affare perché non è detto che chi ha ottenuto la donazione non possa essere contestabile dagli eredi e di conseguenza perdere donazione e vendita.

Una persona che acquista un immobile da chi lo ha ottenuto con una donazione potrebbe fare un cattivo affare perché non è detto che chi ha ottenuto la donazione non possa essere contestabile dagli eredi e di conseguenza perdere donazione e vendita. L’art 771 del Codice Civile dichiara infatti che si può dichiarare la nullità di ogni donazione di bene. E’ il caso  di una proprietà della quota del fabbricato che un signore aveva in parte ereditato ed in parte costruito  in comune coi fratelli anch’essi coeredi.  L’uomo aveva donato ad uno dei nipoti la nuda proprietà, riservando a sé l’usufrutto.  A seguito della morte dello zio la donazione è stata contestata ed annullata sulla base dell’ art. 771  per il quale possono costituire bene di donazione solo ed esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio del donante al momento in cui viene compiuta, ma non si possono ritenere  tali quelli di cui il donante sia comproprietario indiviso di una quota ideale non essendo il egli titolare esclusivo del bene in suo  possesso.
Nel caso specifico fu individuata nella donazione la quota del bene rimasto sempre in comunione ereditato coi fratelli come parte non donabile e di conseguenza fu annullato l’atto.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.

Federcasa Team

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