La plusvalenza da cessione di immobili dei privati: come e quando viene tassata

La plusvalenza da cessione di immobili dei privati: come e quando viene tassata

Innanzitutto per i privati la tassazione riguarda le plusvalenze derivanti da immobili ceduti a scopo speculativo od entro cinque anni dall’acquisto di un immobile e si determina quando un immobile viene ceduto ad un prezzo superiore di quello d’acquisto.
La plusvalenza per la Legge rappresenta un guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un immobile ed è soggetta a tassazione.Questo è quanto prevedono gli articoli 67 e 68 del TUIR (DPR n. 917/86).

Le condizioni per la tassazione della plusvalenza


Oltre alla vendita entro i cinque anni dall’acquisto, si è tenuti alla tassazione anche questi casi:
– nel caso l’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società;-
– nel caso l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nel caso si tratti di unità immobiliare urbana.


Secondo la normativa la plusvalenza dalla vendita di immobili per persone fisiche, enti non commerciali e soggetti non residenti è inclusa nella categoria reddituale dei “redditi diversi“.

Opzioni del contribuente per la tassazione


Il contribuente può optare per due tipi tassazione:
– la tassazione ordinaria: in questo caso la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili IRPEF (redditi da lavoro dipendente, pensione, etc), deve essere tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito IRPEF a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23%, perciò maggiore è il reddito imponibile IRPEF, minore è la convenienza per la scelta di questo tipo di tassazione a meno che non si possa beneficiare di oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF.
– la tassazione separata: si applica in sede di atto notarile di cessione. Alla plusvalenza da cessione di immobili viene applicata un’imposta sostitutiva del 20%. In questo caso il Notaio effettuerà la funzione di sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per versarla all’Erario ma su tutta la plusvalenza senza possibilità di riduzioni di valore. Questa seconda opzione oltre al vantaggio di un’imposta secca offre al contribuente la possibilità di essere esonerato per legge dai controlli fiscali straordinari e accertamenti induttivi previsti nelle medesime disposizioni.
La tassazione ordinaria prevede anche dei termini di accertamento e di prescrizione che è opportuno tenere in considerazione:­
– Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi ) da parte del contribuente;
– Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di omessa dichiarazione o nulla da parte del contribuente.
Da sapere infine che la tassazione della plusvalenza immobiliare riguarda sia gli immobili detenuti in Italia, che gli immobili esteri. Non vi sono discriminanti.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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