Tabella riassuntiva delle agevolazioni fiscali 2020 – seconda parte

Tabella riassuntiva delle agevolazioni fiscali 2020 – seconda parte

Seconda puntata della tabella riassuntiva basata sulla Legge di Bilancio 2020 inerente tutte le agevolazioni fiscali per acquisto mobili ed elettrodomestici, ristrutturazioni edilizie ed interventi di risparmio energetico e antisismico. Qui trattiamo le agevolazioni inerenti gli interventi di risparmio energetico e antisismico.

Interventi per il risparmio energetico con detrazione IRPEF  finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti all’1.1.2016 : sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Dall’1.1.2018 al 31.12.2020 sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori che conducano ad un risparmio di energia primaria almeno pari al 20%

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione:

  • dal 6.6.2013 al 31.12.2020 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi): 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
  • dall’1.1.2015 al 31.12.2020 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari: 60.000 euro
  • dall’1.1.2018 al 31.12.2020 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori: 100.000 euro
  • dall’1.1.2018 al 31.12.2020 = interventi per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: 30.000 euro
  • dall’1.1.2021 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Possibilità di cessione crediti ai fornitori per le spese sostenute. I soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle stesse, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi)  in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari ed escluse le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001. Le modalità per effettuare la cessione dei crediti relativi ai lavori sulle parti comuni sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.8.2017 e con le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 18.5.2018 e n. 17 del 23.7.2018. I soggetti diversi dagli “incapienti” possono avvalersi della cessione ma non possono effettuare la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001. Per gli interventi su singole unità immobiliari si veda anche il provvedimento del 18.4.2019; il relativo modello è stato sostituito con provvedimento del 31.7.2019.

Possibilità di cessione credito con “sconto” in fattura : dall’1.5.2019 al 31.12.2019, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, d.l. n. 63/2013 il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, d’intesa con il fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Le modalità operative sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31.7.2019.

Interventi per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117- (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio .

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione: 

  • dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi): 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000
  • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Interventi antisismici con detrazione IRPEF  o meglio interventi specifici  su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017. A partire da questa data sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

  • fino al 31.12.2016 = 96.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 96.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
  • dall’1.1.2022 = 48.000 euro

Possibilità di cessione crediti ai fornitori e ad altri soggetti per le spese sostenute per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari (senza norme di favore per i cd. “incapienti”). In luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165/2001).

Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8.6.2017 e nelle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 18.5.2018 e n. 17 del 23.7.2018.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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